Il SUAP

Il D.P.R. 160/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”, definisce lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) come "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 59/2010 (c.d. Direttiva Servizi)". 

Il Suap è uno sportello esclusivamente telematico al quale si accede attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, indicando il Suap del comune di riferimento. Coordina ed inoltra telematicamente la documentazione agli enti ed organismi terzi assicurando una unica risposta telematica in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento diventando il Punto di Singolo Contatto (PSC), l’unico interlocutore al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.

Ai SUAP è richiesto di operare esclusivamente in modalità telematica. Sulla base delle proprie determinazioni, i Comuni svolgono le funzioni: direttamente; in forma associata; o delegano la Camera di Commercio territorialmente competente. 

Attraverso il SUAP si gestiscono i seguenti procedimenti:

- il procedimento automatizzato nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA;
- il procedimento ordinario nei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione o nulla osta da parte della pubblica amministrazione;
- comunicazione, nei casi in cui sia prevista una semplice comunicazione per l'avvio dell'attività di impresa.

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